Regolamento
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
con modifiche reperite dalle Determinazioni e dai Verbali
dei Consigli Nazionali
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLO STATUTO ORGANICO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Art. 1
Scopi
L’ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone
il perseguimento degli
scopi
associativi assumendo iniziative atte a rendere
operanti le norme
di cui all’art. 2 dello Statuto:
– costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali;
– stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art. 2 dello Statuto,
l’Associazione promuove lo sviluppo
di attività di volontariato:
– generico, attraverso le Sezioni territoriali;
– di protezione civile, secondo
la legislazione di settore, mediante
appositi nuclei che, pur avendo
autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi
dell’Associazione, conformandosi alle
regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio
Coordinamento Volontariato).
Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art.2
dello Statuto, l’Associazione promuove, attraverso Nuclei appositamente costituiti dai suoi soci, l’attività di volontariato a favore di Amministrazioni ed Enti
con finalità di pubblico interesse.
Tali organizzazioni opereranno in armonia con i principi
dell’Associazione, conformandosi alle regole
di carattere generale da questa dettate in materia, ma avranno piena autonomia
patrimoniale e gestionale.
Sotto l’aspetto operativo vengono
fatte salve le esigenze di controllo ed indirizzo necessarie ad assicurare il presupposto della loro compatibilità con l’ANC.
Le modalità di coordinamento tra i Nuclei di volontariato e l’ANC saranno
assicurate attraverso i Presidenti di Sezione,
gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale”.
Delibera n. 1 del Consiglio Nazionale del 13 marzo
2004 a Latina
Art. 2
Bandiere e medagliere
Le Bandiere nazionali che
l’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese
o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali
o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle
Sezioni estere.
La Bandiera nazionale
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– drappo tricolore bordato di giallo
con cravatta azzurra
e frangia argentata
con iscrizioni;
– asta di metallo bianco,
portante la lancia
con la fiamma dell’Arma.
Quando il Medagliere dell’Arma
muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere gli onori. Gli stessi onori
competono quando passa davanti
alla guardia schierata.
I Soci di scorta d’onore
devono indossare l’uniforme sociale.
Art. 3
Uniforme Sociale
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono riportate nell’allegato 1.
L’Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l’acquisizione degli accessori all’uniforme stessa.
II sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è interamente bordato
col seguente numero
di galloncini piatti dorati:
– 3 per il Presidente od il Commissario nazionale;
– 2 per i Vice Presidenti nazionali;
– 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori
regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale
inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro
soltanto fino al termine degli
alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termine
degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale
è prescritta analoga
bordatura col seguente
numero di galloncini piatti argentati:
– 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione;
– 2 per il Vice Presidente (ove esiste);
– 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari
delle Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine
degli alamari.
Art. 4
Ammissione dei Soci
Le domande di ammissione a
Socio effettivo non in attività di servizio, familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera
il Consiglio sezionale.
Iscrizione di minori: il Consiglio Nazionale del 13 ottobre 2011 (2^ Riunione 2011) al punto
3 Aspetti procedurali al sottopunto 5 “viene ribadito che non è possibile iscrivere
persone di minore
età. Omissis….”
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono
autorizzare l’iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
“trasferimento soci …....: l’assemblea delibera............... che gli Ispettori devono intervenire nelle
richieste di trasferimento, decidendo
peraltro con elasticità anche per evitare che un eventuale diniego
determini una disaffezione al sodalizio;” Verbale del Consiglio Nazionale del 13 ottobre
2011 (2^ Riunione
2011) punto 3 Aspetti Procedurali 4 sottopunto.
Il Presidente nazionale
d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre
tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso
motivo, l’iscrizione presso
la sede centrale dell’Associazione.
I militari in attività di
servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
II Presidente nazionale o
della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano
accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta
di carattere personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può
chiedere l’iscrizione alla Sezione competente per territorio,
che ne darà notizia a quella cedente.
Art. 5
Soci Militari in Servizio
I militari dell’Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione all’Associazione, devono darne
notizia ai Comandi
di appartenenza.
All’atto del congedamento i
militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre
dell’anno in cui il congedamento è avvenuto, passano
di diritto a far parte delle Sezioni
o
delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti
e doveri propri dei Soci
effettivi in congedo.
Art. 6
Soci familiari e simpatizzanti
Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle
e rispettivi coniugi
di coloro che abbiano
prestato o prestino servizio nell’Arma.
Presso le Sezioni estere
i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e
passivo.
I Soci
simpatizzanti – compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c.
– non possono superare il 30% dei
Soci effettivi di ciascuna Sezione. La
percentuale del 30% deve essere riferita alla totalità
dei soci. Determinazione del Consiglio Nazionale del
14/10/2009.
Art. 7
Soci d'onore e benemeriti
Gli Ispettori regionali, di
loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderata valutazione dei Consigli
sezionali – segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere,
i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché
– per i Soci “d’Onore”,qualora i titolari sono deceduti
– dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia
stata pronunziata sentenza di
separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza
dell’una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti
dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati
Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà
di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere motivate
con l’indicazione delle
particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale
saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci “d'Onore” e di quelli
“Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia
una speciale tessera
con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all’Ispettore) per la consegna
al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato
servizio nell’Arma hanno
tutti i diritti propri dei Soci
effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:
– permanentemente iscritti
all’Associazione;
– esenti dalle
operazioni di tesseramento annuali.
I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di “Benemerito” gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale,
per le conseguenti determinazioni.
Socio Benemerito: Verbale del 1° Consiglio Nazionale 2013 del
23 maggio 2013 (ultimo punto). “Frequentemente si
verifica che talune sezioni disconoscono la qualifica di Socio Benemerito di soggetti
proposti da precedenti gestioni.
Se una persona ha acquisito meriti
tali da indurre una Sezione a nominarlo Benemerito non può a distanza
di poco tempo,
anche se è cambiata la gestione disconoscerne le qualità,
a meno che siano subentrati fattori negativi.
In ragione di ciò pertanto
le Sezioni dovranno
continuare a pagarne
la quota.
Solo per casi eccezionali documentati la Presidenza valuterà se iscriverli alla Presidenza stessa.”
Art. 8
Apoliticità del socio
Considerata l’apoliticità statutaria dell’Associazione Nazionale Carabinieri (art. 2 dello Statuto),
il Socio che accetti
candidature in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali o
locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata
della campagna elettorale.
In caso di elezione
è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cariche
sociali ricoperte. Tale
preclusione è limitata
alla durata del mandato elettorale.
L’eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell’art.
9 dello Statuto.
Art. 9
Gratuità delle cariche sociali
Tutti i Soci prestano la loro
opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari incarichi per
l’Associazione, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute
per i doveri d’ufficio e approvate dall’organo collegiale di cui fanno parte o dall’organo istituzionale che ha conferito
l’incarico.
Art. 10
Gerarchie Sociali
Le gerarchie sociali
connesse alle cariche
istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.
Art. 11
Disciplina - Procedure
I provvedimenti disciplinari di cui all’art.
9 dello Statuto vengono adottati
secondo le competenze previste dall’art.
10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei
comportamenti indicati all’art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto;
si basano, quindi,
sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa
configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di
qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare
dell’azione disciplinare è vietato adottare
provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo
che non sia attinente ai
criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare,
nell’infliggere il provvedimento, forma
e modi lesivi della
dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino
alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità
passibili di “richiamo”, il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito
l’interessato.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle
sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:
a. cognizione del fatto
passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari
degli organismi associativi;
b. valutazione del fatto
cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono
esplicitare, con assoluta
chiarezza, le norme
violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute
ed eventuale richiesta
al manchevole di ulteriori elementi
giustificativi, con
indicazione del termine
per la risposta;
d. trasmissione degli atti, in ragione della
rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l’acquisizione del
previsto parere. Quest’ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di
ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio
parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi
indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore
scelto tra i soci della propria sezione,
con almeno un anno solare
di iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare;
f. comunicazione scritta
al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli
gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare,
qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica,
delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere
l’indicazione della facoltà
di ricorrere contro
il provvedimento alle Autorità e nei termini
stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.
Art. 12
Ricorsi
Per i
ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all’art. 10
dello Statuto. I destinatari del
ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità,
disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli organi consultivi di cui all’art. 13.
I pareri
della Commissione di disciplina o del Comitato
centrale saranno resi con l’osservanza delle disposizioni di cui
al successivo art. 13 e dell’art.
10 dello Statuto.
L’esito del ricorso
sarà comunicato, all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
Art. 13
Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale
La Commissione di disciplina
ed il Comitato centrale sono composti come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima,
è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale,
in sede consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall’Ispettore regionale all’atto della sua nomina
e di volta in volta convocata.
Se durante il mandato qualche
membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata
impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e
temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato
in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato
centrale è sufficiente la presenza
maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i
componenti che hanno concorso a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell’inquisito.
Art. 14
Procedura per gli organi consultivi
La Commissione di disciplina
o il Comitato centrale inviteranno per iscritto – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - i
soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine
di trenta giorni.
In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga
di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui all’art
11, para. d) del
presente Regolamento.
I pareri della
Commissione di disciplina e del Comitato
centrale sono emessi
a maggioranza. La votazione avviene
in ordine inverso
del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione
verranno verbalizzate e comunicate entro il termine
fissato, e comunque
non oltre 30 giorni, al titolare dell’azione disciplinare.
Art. 15
Sezioni estere - disciplina
Per le Sezioni
costituite all’estero i provvedimenti disciplinari di cui all’art.
9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
– il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito
il Consiglio sezionale;
–
l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta
del Presidente di Sezione, sentito
il Comitato centrale.
Si applicano - per quanto
possibile – le procedure di cui all’art.
11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati
dal Presidente di sezione vengono
decisi dal Presidente nazionale sentito il
Comitato centrale.
Si applicano – per quanto
possibile – le procedure di cui all’art.
12 del Regolamento.
Art. 16
Procedimenti penali
La sospensione e radiazione di cui all’art.
6 dello Statuto
vengono automaticamente determinati dal Presidente di Sezione,
per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.
Art. 17
Attestati di benemerenza
E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone
e Soci che si siano distinti
per attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o
che abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche
rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio
sezionale – inoltreranno alla Presidenza Nazionale
proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia
l’attestato su proprio
modello che invia alla Sezione
per la consegna all’interessato.
Il conferimento dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto
delle norme di cui al precedente art. 4.
Art. 18
Convocazione del Consiglio nazionale
I componenti del Consiglio
nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto
il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura
di seduta, vengono
portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali
presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario
nazionale.
La data e l’ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno
dieci giorni prima della data in cui le riunioni
stesse dovranno essere
tenute.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.
Art. 19
Comitato centrale
Il Comitato centrale
collabora con il Presidente nazionale
negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione
di casi urgenti ai sensi
dell’art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del Comitato
centrale vengono verbalizzate.
II Presidente nazionale può affidare a membri del Comitato centrale
o a Soci qualificati lo studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività dell’Associazione.
Art. 20
Segretario nazionale
Il Segretario nazionale ha la
direzione e la responsabilità della segreteria dell’Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali
del Consiglio nazionale e del Comitato
centrale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma
col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo
sostituisce gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella
sua qualità di amministratore dei beni dell’Associazione, cura la esazione,
rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato
centrale,
ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta
dell’inventario.
Il Segretario nazionale
provvede a versare le somme riscosse sul conto corrente postale intestato all’Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede
anche, a seguito
di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta
deliberazione, ad investire le somme in titoli
al portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del
Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa dell'Associazione. Per i bisogni
ordinari di spesa ha facoltà
di disporre di una somma
in contanti non superiore a euro 3.500
(tremilacinquecento) sui
fondi dell’Associazione.
Art. 21
Ispettori regionali
Gli Ispettori regionali fanno
parte del Consiglio nazionale al quale sono tenuti
a rappresentare le aspettative
e le aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione,
nonché le possibilità che le Sezioni
hanno di realizzare le finalità sociali.
Gli Ispettori esercitano funzioni
direttive, di coordinamento e di controllo
fra gli organi centrali e gli organi
periferici dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni
si avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all’art.
19 punto 4 dello
Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività.
Per la tenuta ed il disbrigo
del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni
si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della giurisdizione.
Art. 22
Coordinatori provinciali
II Coordinatore provinciale non costituisce livello
gerarchico ed assolve
tutti i compiti
demandategli dall’Ispettore regionale
ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della
provincia riuniti in assemblea convocata dall’Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione – in caso di impossibilità a partecipare – può
delegare un componente del
Consiglio sezionale.
Non è ammesso
il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data
stabilita per la riunione dell’assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione,
sentito il Consiglio sezionale, comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio
effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L’Ispettore regionale
predispone la scheda
elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal
grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone
di un solo voto.
L’assemblea elettorale è presieduta dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio
segreto.
In caso di parità di voti va
proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale,
da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale
ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso
la Sezione cui è iscritto.
Art. 23
Sezioni territoriali
La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato servizio
nell’Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra
la proposta all’Ispettore regionale indicando: – nominativi e grado
degli aderenti;
– il nominativo di chi sia disposto
ad assumere l’incarico di Commissario.
L’Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere
con l’indicazione della
circoscrizione territoriale dell’istituenda Sezione.
La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario. Questi
nel più breve tempo possibile:
– procede alla convocazione dell’Assemblea elettorale;
– trasmette, per l’approvazione, alla Presidenza ed all’Ispettore i verbali delle elezioni;
– effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.
Nei capoluoghi di Regione
possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia
territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale – per il tramite
degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato –
tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico. In particolare: proposte
di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento,
concessione di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni
ed eventuali contrasti in ambito
Sezioni.
E' fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo
direttamente alle Autorità centrali ed al
Comando Generale dell’Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per fini
assistenziali, rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di sezioni estere le notizie
di cui sopra vengono
direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.
Art. 24
Denominazione di Sezione
Le Sezioni
possono intitolarsi, previa
approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un Caduto dell’Arma ovvero, in carenza, a
Socio deceduto che abbia acquisito documentate
benemerenze ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche quello della
località di costituzione (Es.: Sezione
V. Brig. Salvo D’ACQUISTO di............................................................... )
Le Sezioni
che si intitolano ad Eroi dell’Arma espongono convenientemente nei locali della
loro sede la fotografia dell’Eroe
unitamente alla riproduzione della motivazione delle ricompense che premiarono il suo valore.
Art. 25
Presidente di sezione
II Presidente di Sezione adotta
tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità statutarie:
– rendendo edotto
il Consiglio di sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso;
– rappresentando al Consiglio
– per l’approvazione – quelle che comportino oneri o impegni
morali. Nel settore
del Volontariato assolve
le funzioni configurate all’art. 1 del presente Regolamento.
Presidente Onorario: il Consiglio Nazionale
del 23 ottobre 2012 al punto F (Nomine e cariche)
“………..tale carica non è prevista
dallo Statuto e pertanto tale titolo non può essere
attribuito. ….”
Art. 26
Segretario di sezione
II Segretario della Sezione
coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le funzioni
di cassiere economo,
che, per le Sezioni numerose,
possono dal Presidente essere affidate ad un
Socio che dimostri particolare attitudine ad
assolverle.
Le attribuzioni del Segretario delle Sezioni sono, in quanto possibile, analoghe
a quelle previste
dal precedente articolo
20 per il Segretario nazionale. Non ha autonoma
disponibilità di fondi.
Pertanto è responsabile delle scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio di Sezione.
Il Socio
Simpatizzante può ricoprire l’incarico di Segretario di Sezione Consiglio Nazionale e Determinazione del 15/12/2010.Art.
27
Revisori dei conti di Sezione
Nella sua prima riunione il
Consiglio sezionale procede alla nomina di due Revisori dei conti scelti tra i Soci effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei Revisori
può essere scelto tra i Soci familiari
con specifica competenza.
I revisori hanno il compito di
controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e amministrativa della sezione e di riferire
all’Assemblea sul bilancio
consuntivo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari
valutazioni sugli impegni di spesa significativi, facendone constare a verbale.
Le gerarchie sociali
connesse alle cariche
istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.
I Revisori devono essere soci effettivi, ma uno di essi può
essere anche socio Familiare o Soci Simpatizzanti così come previsto
dalla Determinazione del Consiglio Nazionale
del 15 dicembre 2010.
Art. 28
Sottosezione
II Fiduciario della Sottosezione, nominato
dal Presidente della Sezione, partecipa al Consiglio senza
diritto di voto; quando sia impossibilitato ad intervenire alle riunioni
indette dalla Sezione può comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del
giorno.
II Presidente della Sezione
comunica alle dipendenti Sottosezioni le date di convocazione e l’ordine del giorno di ogni assemblea, comprese
le assemblee elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Se-zione ed i relativi ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine,
qualora i Soci inscritti in esse lo decidano a
maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale,
allo scopo di costituire,
a comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale
ed economica.
Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto
dall’art. 20 dello Statuto possono
chiedere di trasformarsi in
Sezioni.
Art. 29
Consiglio di Sezione
II Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in
essa e, oltre i compiti di cui all’art. 24 dello Statuto, ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche e
complete da sottoporre – tramite gli Ispettori – alle decisioni
del Consiglio nazionale, purché risultino votate
a maggioranza e riflettano questioni di principio o l’adozione di provvedimenti di carattere generale.
La data e l’ordine
del giorno delle
riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione almeno otto giorni prima
della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso
di almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre
giorni avanti la riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei casi d’urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non all’ordine del giorno, argomenti, che una volta inseriti per
determinazione del Presidente nell’ordine dei lavori, possono essere portati in discussione. Per ogni
riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.
II
Consiglio sezionale ha l’obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio
sociale e deve vigilare, anche a
mezzo dei Revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di
bilancio in modo da non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge.
Le cariche di Consigliere di
Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Sezione sono tra loro incompatibili. Alle riunioni del Consiglio possono
intervenire – su invito del Presidente della
Sezione – il Presidente del Nucleo di volontariato di p. c. e la
delegata del gruppo delle “Benemerite”, senza
diritto al voto.
Art. 30
Assemblea di sezione Convocazione, costituzione, disciplina delle sedute
L’Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi
non in servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio impossibilitato a partecipare
può farsi rappresentare da altro Socio effettivo mediante
delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All’Assemblea possono
partecipare, senza diritto al voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione
e alla Sottosezione, che possono
intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente.
L’Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Sezione.
La convocazione, con relativo ordine
del giorno, avviene
con avviso personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
La verifica dei poteri per l’ammissione all’Assemblea è compito
del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al
controllo del Presidente.
Per la validità
dell’Assemblea si osservano le disposizioni di cui all’art. 23.3 dello Statuto. L’Assemblea viene aperta e presieduta dal
Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale.
Il Presidente è responsabile del buon andamento
dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto e
del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso
la presidenza dell’Assemblea e hanno facoltà di parola
in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire
una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento. Qualora
un Socio ammesso
a parlare non si attenga
strettamente all’argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell’Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo
all’ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o
sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare.
Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un
terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione
avvenga per appello nominale si
procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano
per ultimi, sempre
in ordine inverso
di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità
di voti vale il voto
del Presidente.
Art. 31
Assemblea ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell’Assemblea ordinaria sono:
–
deliberare sulla relazione
programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale;
–
deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio
consuntivo dell’anno decorso,
corredato della relazione dei Revisori dei conti;
–
deliberare, su proposta
del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate
della Sezione da devolvere alle sottosezioni
(ove costituite ) per far fronte al loro
funzionamento;
–
stabilire, su proposta
del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali;
– stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di
bisogno.
Art. 32
Assemblea straordinaria
Con delibera del Consiglio
di Sezione o su richiesta
di almeno un terzo dei Soci effettivi
iscritti alla Sezione ovvero dell’Ispettore regionale,
possono essere convocate assemblee straordinarie per l’esame di questioni
urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria si applicano le norme previste
all’art. 30 del presente Regolamento.
Art. 33
Assemblea elettorale
La convocazione e la costituzione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti il Consiglio di Sezione
avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del
presente Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve essere data
comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale. L’Assemblea viene aperta
dal Socio presente
più elevato in grado
o più anziano nel grado, il quale fa procedere
all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione
sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario
straordinario.
Su invito del Presidente
dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di scrutinio composta di tre membri non
candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito
di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi. La lista
dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare
l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi
della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano più
di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di
candidature sufficienti a ricoprire l’intero organo da eleggere, l’Assemblea procede alla nomina
di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come
previsto all’art. 23 punto 8
dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle
candidature non possono
far parte della Commissione di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09 00 e le
ore 19 00, per un minimo di otto ore. L’indicazione dell’orario previsto deve essere
contenuto nella lettera
di convocazione. All’orario terminale indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori
presenti in sala.
Art. 34
Svolgimento operazioni di voto
Sono compiti della Commissione di scrutinio:
– accertare il diritto al voto;
– autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art.
33;
–
disciplinare le operazioni di voto;
– effettuare lo spoglio delle schede;
– decidere in unica e definitiva istanza
per eventuali vertenze
concernenti le votazioni;
– redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea. Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:
– disciplinare l’eventuale dibattito pre-elettivo, concedendo la parola – per brevi
interventi – ai candidati
che intendono esporre i loro
programmi;
– chiarire le modalità di voto;
– dare corso alla votazione;
– dichiarare chiusa
la votazione;
– proclamare gli eletti.
Dal verbale della
commissione di scrutinio
devono risultare:
– il numero dei votanti;
– il numero delle schede
nulle e delle schede bianche;
– il numero dei voti riportati dai singoli candidati;
– l’assicurazione che non sono stati prodotti
reclami in ordine
alle elezioni;
– la soluzione di eventuali
vertenze concernenti le votazioni.
II verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una
conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.
Art. 35
Elezione Presidente di Sezione
Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all’Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più
elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del Vice
Presidente.
In caso di parità di voti va
proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. La riunione sarà
presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a redigere
il relativo verbale
che sarà firmato
da tutti gli intervenuti e trasmesso, unitamente a quello di cui
al precedente articolo, alla Presidenza Nazionale e all’Ispettore.
Art. 36
Validità delle elezioni
A norma dell’art. 28, secondo
comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione
dell’assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono
condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali.
Pertanto, la commissione di
scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: “le elezioni si
sono svolte in piena aderenza alle
disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami”.
Qualora le nomine predette
non riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove
elezioni nel più breve tempo
possibile.
In applicazione dell’art. 29 dello Statuto,
quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro
del Consiglio venuto a mancare, il Socio
che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti,
segnala, tramite l’Ispettore, altro
Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla
Sezione. Su iniziativa dell’Ispettore
regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.
Art. 37
Elezione degli Ispettori regionali
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio composta
dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:
–
con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo
ufficiale di stampa dell’ANC la
costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione
della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine
prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della
Regione - e tale da almeno un anno solare - che intenda candidarsi per la carica;
– scaduto il termine indicato,
trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo
dell’Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto,
entro una data stabilita, seguendo
le istruzioni indicate
nella stessa lettera
d’invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio
delle schede pervenute
entro i termini,
proclamando eletto il Socio che viene indicato
dal maggior numero
di Sezioni.
In caso di parità di voti va
proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il relativo verbale
viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all’interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull’Organo ufficiale di stampa.
Art. 38
Elezione dei Consiglieri nazionali
Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma
dell’art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:
– l’Ispettore regionale del
Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12 dello Statuto; – la Presidenza Nazionale
predispone una scheda
di votazione che viene presentata agli Ispettori
regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse
deleghe né voto per corrispondenza;
– i votanti hanno facoltà
di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del dettato
del citato art. 12;
– l’Assemblea elettorale,
presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed
un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma
segreta, dagli Ispettori;
–
la Commissione proclama
eletti i nove candidati che abbiano
riportato il maggior numero di voti e trasmette
il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli
interessati e provvede alla pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di voti va proclamato
eletto il Socio con maggiore
anzianità di iscrizione all’Associazione.
Art. 39
Presidente e Vicepresidente nazionali
II Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti
nel loro seno – nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale – dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado
o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono
con voto segreto
e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i
Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato
eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il verbale,
redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale
ai sensi dell’art. 28 dello
Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede
alla pubblicazione dei risultati della votazione sull’Organo ufficiale di stampa.
Art. 40
Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni,
di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello
Statuto, sono destinate
a sopperire alle necessità dell’organizzazione associativa ed ispettiva.
Art. 41
Entrate straordinarie
Per l’organizzazione d’eventuali
iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell’art. 37 dello Statuto),
deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l’autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Dovranno altresì osservarsi le disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti
d’autore, ecc. Dell’eventuale inosservanza
di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione. Nei biglietti, lettere, manifesti,
volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono
effettuate dovrà sempre
chiaramente precisarsi che la Sezione
indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche
dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei
Carabinieri (ONAOMAC).
L’eventuale cessione a persone
estranee all’Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta
esclusivamente nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita allamanifestazione
ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque
la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione
è assolutamente vietato
servirsi in alcun
modo del telefono e dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.
Art. 42
Fondi assistenziali
La Sede
centrale dell’Associazione e le Sezioni destinano annualmente una parte delle
entrate ai fondi per lo svolgimento
delle attività assistenziali e sociali, per l’erogazione di sussidi a Soci in particolare situazione di disagio economico.
Le Sezioni che non possono
provvedere in alcun modo all’erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande
dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere
in merito non senza rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed economica del richiedente e far
conoscere da quanto tempo questi appartenga all’Associazione.
Le Sezioni che abbiano
concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando l’entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere concessi
sussidi a chi non abbia superato l’anno solare di appartenenza all’Associazione.
Art. 43
Bilancio associativo
La Presidenza Nazionale,
allorché trasmetterà al Ministero Difesa il rendiconto dei contributi da questo concessi a qualsiasi titolo nel corso dell’esercizio finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto
loro dovuto ai sensi della lettera
a) dell’art. 36 dello Statuto.
Art. 44
Quota associativa
La misura delle quote associative stabilita
annualmente dal Consiglio
nazionale ai sensi dell’art. 38 dello Statuto
viene pubblicata sull’Organo ufficiale di stampa dell’Associazione.
Le quote associative devono
essere versate dai Soci – eccezione fatta per quelli “d’Onore” e “Benemeriti” – in unica soluzione. Ogni Socio ha l’obbligo entro il mese di
gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l’importo della
quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto
versato.
Le Sezioni debbono
versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile,
la prevista percentuale della quota associativa di tutti i Soci tesserati.
Le Sezioni che hanno in carico i Soci “Benemeriti” sono tenute a versare all’Associazione l’importo delle relative
quote sociali.
I Soci “d’onore” e quelli “benemeriti” – ove lo ritengano – concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti spontanei.
Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale
passi a far parte di una Sezione
od un Socio inscritto ad una Sezione, passi a far parte della
Sede centrale o di un’altra Sezione le quote versate rimangono assegnate rispettivamente alla Sede centrale
dell’Associazione o alla Sezione di provenienza.
Art. 45
Tessera associativa
La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza all’Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante l’applicazione di appositi bollini.
Al Socio cui sarà rilasciata
una nuova tessera, per deterioramento, smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini,
sarà ritirata quella
scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente della
Sezione, dovrà essere
distrutta.Nei casi previsti
dall’art 11 dello Statuto, l’interessato ha l’obbligo morale di restituire il documento alla competente Sezione.
Art. 46
Scioglimento di Sezione
Nel caso di scioglimento di
una Sezione il fondo sociale sarà versato alla Sede centrale ai sensi dell’art.
32 dello Statuto,
mentre per i mobili e le suppellettili il Presidente nazionale
può disporne l’alienazione immediata od il passaggio
in consegna alla Sezione più vicina in attesa di una decisione definitiva.
Art. 47
Commissariamento di Sezione
Con la nomina del Commissario straordinario decadono tutte le cariche sezionali. Questi ha tuttavia
la facoltà di mantenere in carica il Segretario della Sezione e di
avvalersi, per attività di ordinaria amministrazione, della collaborazione di Soci della Sezione, da lui prescelti.
Art. 48
Organo di stampa
Le delibere del Consiglio
nazionale e quelle
di rilievo del Comitato centrale
nonchè i comunicati della Presidenza Nazionale vengono portati a conoscenza dei
Soci mediante pubblicazione sul periodico “le Fiamme d’Argento” che costituisce Organo ufficiale dell’Associazione.
Art. 49
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra
in vigore all’atto
dell’approvazione da parte del Consiglio
nazionale.
ALLEGATO 1
UNIFORMI
1. IN OGNI OCCASIONE
Per tutti i Soci: (.)
-
giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia
azzurra;
- nel periodo estivo è consentita la sola camicia
azzurra;
- cravatta sociale,
logo dell'Associazione al taschino;
-
distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);
2. NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI
Per i Soci effettivi: (..)
-
copricapo a busta
con granata e gradi;
-
basco o altro copricapo – con granata e gradi – per i Soci che, durante
il servizio attivo, hanno fatto parte
dei Reparti Mobili
o Speciali dell’Arma
ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari e granate.
Per i Soci familiari, i Soci benemeriti non provenienti dall’Arma
e i Soci simpatizzanti:
- copricapo a busta con granata tra le fronde
di quercia e ulivo;
- sopracolletto con «minilogo» sul bavero.
3. BENEMERITE (:.)
Per le Socie effettive:
- tailleur blu (o giacca
e pantaloni);
- camicia azzurra
con cravatta sociale;
- copricapo di foggia militare
con granata e gradi
-
basco o altro copricapo – con granata e gradi – per le Socie che,
durante il servizio attivo, hanno fatto parte
dei Reparti Mobili
o Speciali dell’Arma
ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari (nelle
manifestazioni ufficiali).
Per le Socie familiari e simpatizzanti:
- tailleur blu (o giacca
e pantaloni);
- foulard ANC con logo in metallo;
- copricapo di foggia «militare» con logo;
- mantella di colore blu con fodera
in tinta d’inverno.
Uniformi estive per socie.
Nei mesi estivi, solo in
situazioni operative, è permessa la camicia a maniche corte anche per
le socie. In caso di manifestazioni
ufficiali in cui è prevista l’uniforme di rappresentanza, è d’obbligo il tailleur. Consiglio Nazionale 5/05/2011.
4. VOLONTARIATO
- dì protezione civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005 disposizioni a parte impartite dal SECOV;
- generico: uniforme
sociale di cui ai precedenti paragrafi con le varianti: bracciale «volontariato» sulla manica sinistra e copricapo tipo baseball blu con logo dell'Associazione.
(.) I Soci effettivi
in attività di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme sociale
o di servizio.
(..) Il copricapo a busta
ed il sopracolletto di panno,
con alamari, sono conformi ai modelli di cui al Regolamento n.162 in data 02.02.1950.
I Soci effettivi, che abbiano
prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, pur non essendo Carabinieri, portano sul copricapo e nel sopracolletto distintivi, mostrine e gradi dell’Arma o Corpo di appartenenza.
I Soci effettivi, che abbiano
prestato servizio nell’Arma
dei Carabinieri per poi transitare in altre Arme,
Corpo o servizio
portano solo i gradi conseguiti nell’Arma dei Carabinieri.
(:.) Tutte le Socie, a qualunque categoria appartengano, assumono la denominazione di “Benemerite”.